09.01.2018 – ATTENZIONE: LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DECADE PER DIFFORMITÀ D’USO E SUBINGRESSO NON AUTORIZZATO

ATTENZIONE: LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DECADE PER DIFFORMITÀ D’USO E SUBINGRESSO NON AUTORIZZATO

 

La sostituzione del concessionario senza preventiva autorizzazione del Comune concedente risulta in contrasto con l’articolo 46 del codice della navigazione e quindi giustifica l’esercizio del potere decadenziale da parte dell’amministrazione comunale. È quanto afferma il Tar Napoli, con la sentenza n. 5469/2017.

Il fatto  Il Tar Napoli è intervenuto sui profili di legittimità del provvedimento di decadenza e diniego di subingresso di una concessione demaniale marittima in cui il titolare ha sostituito altri nel relativo godimento senza preventiva autorizzazione e ha utilizzato il bene demaniale in difformità dalle prescrizioni della medesima concessione.

La decisione  Nel respingere il ricorso proposto dal sub-concessionario per infondatezza, il Collegio ha avuto modo di rilevare come il ricorrente non abbia preventivamente richiesto il subingresso nella posizione di concessionario, mettendo il Comune concedente di fronte al fatto compiuto e inviando la domanda di subingresso solo a sanatoria della posizione abusivamente assunta. Per il Collegio, infatti, la sostituzione del concessionario senza preventiva autorizzazione del Comune concedente risulta in contrasto con le previsioni sia dell’articolo 46 codice della navigazione (quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente) e sia dell’articolo 16 del regolamento comunale in materia di demanio marittimo (che prevede la necessità di un’istanza preventiva che documenti i presupposti soggettivi per il subentro), contrasto che già da solo giustificherebbe l’esercizio del potere decadenziale da parte dell’Amministrazione comunale. Per il Collegio, inoltre, la decadenza del titolo concessorio sarebbe giustificata anche dal difforme utilizzo della concessione protrattosi ben oltre l’originaria stagione estiva. Tale difformità d’uso non potrebbe ritenersi giustificata dal mutamento dello stato di luoghi in quanto il mutamento dei termini di utilizzo del bene pubblico deve essere sempre autorizzato in via preventiva dall’autorità concedente, la quale deve assicurare che la modifica del rapporto concessorio sia in linea con gli interessi pubblici coinvolti.

Conclusioni  Alla luce di queste premesse, il difforme utilizzo non può ritenersi giustificato dalla richiesta di variazione. Non avendo rilievo, in assenza di un modifica espressamente assentita, comportamenti dell’amministrazione di mera tolleranza dell’abusivo utilizzo del bene in concessione, ed essendo la decadenza giustificata dall’inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, il ricorso viene respinto.