24.10.16 – ABUSI EDILIZI: L’ORDINE DI DEMOLIZIONE NON CADE IN PRESCRIZIONE

ABUSI EDILIZI: L’ORDINE DI DEMOLIZIONE NON CADE IN PRESCRIZIONE

 

L’interesse generale e superiore al ripristino della legalità violata per ragioni di tutela del corretto uso del territorio, impone, quale conseguenza vincolata, il ripristino dello stato dei luoghi, prevedendo la demolizione delle opere abusive, che ha natura di sanzione amministrativa; il titolare del bene vi è sempre obbligato, anche se non è autore dell’abuso e anche quando sia disposta dal Giudice penale, senza che il trascorrere del tempo comporti la prescrizione della misura punitiva.

La sentenza  In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione III, penale, nella sentenza n. 35052/2016, chiamata a giudicare definitivamente sulla legittimità della ingiunzione alla demolizione di opere abusive, emessa in esecuzione di precedente condanna irrevocabile per il reato di esecuzione di opere edili in assenza di permesso di costruire e in zona sottoposta a vincoli di assoluta inedificabilità. Ad avviso del ricorrente, destinatario dell’ingiunzione, la sanzione dell’ordine di demolizione, emesso con la sentenza penale di condanna, sarebbe non solo incompatibile con l’istanza di sanatoria richiesta per gli abusi contestati, ma anche ormai caduta in prescrizione, ai sensi dell’articolo 173 del Codice Penale, in quanto ineseguita a distanza di anni dalla sentenza e data la natura di sanzione «sostanzialmente» penale della misura afflittiva imposta.

Ordine di demolizione  Rilevata, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso stesso, per assoluta genericità dei motivi, la Corte entra in ogni caso nel merito, chiarendo come anche l’ordine di demolizione adottato dal giudice per le «opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali», ai sensi del vigente articolo 31 del Dpr n.380/2001, riveste natura di sanzione amministrativa, seppure emesso con la sentenza definitiva di condanna, la cui ottemperanza viene promossa dal Pubblico Ministero competente ai sensi dell’articolo 655 Cpp, il quale, ove il condannato non provveda spontaneamente, ne investe il Giudice dell’Esecuzione, competente a fissarne le modalità e a recuperarne le  spese.

Imprescrittibilità  Rilevata, inoltre, l’assoluta insanabilità delle opere realizzate, data la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, gli ermellini respingono, altresì, la censura di prescrizione della sanzione, ribadendo i principi elaborati dalla costante giurisprudenza, in virtù dei quali l’ordine di demolizione, anche quando adottato da soggetto giurisdizionale e seppure connesso all’accertamento di un fatto di reato, mantiene la propria natura di sanzione accessoria amministrativa, seppure espressione di un potere autonomo del giudice penale, «non alternativo al quello dell’autorità amministrativa», pertanto non soggetto al termine di prescrizione previsto dal citato articolo 173 Cp, riservato alle pene principali.

Natura amministrativa  Nonostante gli elementi soggettivi, visto l’organo giurisdizionale che l’ha emessa, ed oggettivi, visto l’effetto indubbiamente afflittivo e la finalità repressiva dello stesso, in ogni caso, prosegue la sentenza, l’ordine di demolizione mantiene l’originaria funzione di sanzione «ripristinatoria», di natura vincolata, imponendo al responsabile dell’abuso un obbligo di fare, imposto per ragioni di ripristino della legalità e dell’originario assetto del territorio, analogamente all’obbligo di attivazione d’ufficio che il Testo Unico dell’Edilizia impone all’Amministrazione in presenza di un immobile abusivo. Dalla lettura sistematica del citato articolo 31 del Testo Unico, la Corte trae conferma della perfetta identità, «nell’oggetto e nel contenuto», tra l’ordine e l’ingiunzione di demolizione del manufatto abusivo emanato d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione e il provvedimento accessorio alla sanzione penale, riservato al Giudice penale, che deve sempre accompagnare, quale atto vincolato e dovuto, l’accertamento del reato, anche laddove l’Autorità amministrativa abbia già provveduto d’ufficio, ma la cui esecuzione verrà ingiunta solamente laddove non si sia già provveduto altrimenti all’abbattimento.

Revocabilità  Ulteriore indice della natura amministrativa della sanzione, la Corte di legittimità ricava dalla revocabilità dell’ordine di demolizione emesso dal Giudice penale, laddove risulti incompatibile con successivi provvedimenti amministrativi, fondati su una differente ponderazione degli interessi pubblici sottesi alla tutela del territorio, mentre, è noto, che le sanzioni penali definitive sono assolutamente irretrattabili e «impermeabili» a qualunque successiva vicenda estintiva del reato o della pena stessa.

Funzione ripristinatoria  In conclusione, per la Cassazione, la misura demolitoria costituisce un’unica sanzione amministrativa, la cui adozione spetta, parallelamente, alla Pubblica Amministrazione come al Giudice penale all’esito dell’accertamento della responsabilità per il fatto di reato, in considerazione di esigenze di celerità ed effettività dell’esecuzione dell’abbattimento, non in quanto provvedimento repressivo di natura punitiva, ma quale strumento vincolato per la salvaguardia del corretto assetto del territorio, attuato attraverso il ripristino della legalità violata e dello «status quo ante».