21.06.2017 – E’ LEGITTIMO LIMITARE GLI ORARI NOTTURNI NELLE DISCOTECHE SULLA SPIAGGIA
E’ LEGITTIMO LIMITARE GLI ORARI NOTTURNI NELLE DISCOTECHE SULLA SPIAGGIA
È ragionevole il regolamento comunale che impone limiti di orario per gli intrattenimenti notturni degli stabilimenti balneari, se motivato da obiettivi della protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne. È quanto afferma il Tar L’Aquila con la sentenza 30 maggio 2017 n. 239.
Liberalizzazione degli orari e tutela della quiete pubblica Il Tar ha avuto modo di rilevare la legittimità di un regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo e stagionale con cui sono stati imposti limiti di orario ai locali in possesso della licenza ex articolo 68 e 80 Tulps (locali di pubblico spettacolo). Non hanno trovato accoglimento le censure del titolare dello stabilimento ricorrente volte a dimostrarne l’illegittimità per contrasto con la normativa sulla liberalizzazione delle attività economiche, perché il regolamento impugnato non è volto ad una pianificazione degli orari degli esercizi in cui si svolge attività di intrattenimento danzante, ma è diretto alla tutela della salute, dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, le cui finalità sono perseguite coerentemente tanto con la normativa sulle liberalizzazioni (Dl 06/12/2011 n. 201) quanto con la normativa di settore (legge n.447/1995). Pertanto, se è vero che i Comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari, è altrettanto vero che, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Dl 06/12/2011 n. 201, ben possano proporsi obiettivi quali la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche degli stabilimenti balneari, derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale adibito a discoteca.
Conclusioni L’Amministrazione comunale non ha disposto una programmazione generale degli orari, ma ha legittimamente imposto limiti di orario notturno ed ulteriori prescrizioni esclusivamente agli stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi e da impianti elettroacustici mobili al dichiarato fine di tutelare la quiete pubblica. Appare dunque ragionevole la determinazione contenuta nel regolamento impugnato, perché si propone di contemperare le precisate esigenze degli imprenditori balneari con quelle dei residenti e soggiornanti in genere, al rispetto delle occupazioni e del riposo delle persone, tenuto conto della ubicazione sul lungomare di numerose unità immobiliari adibite ad abitazione, nonché di svariate strutture turistico-recettive.