19.10.2018 – LE PIAZZE, VIE E STRADE DEI CENTRI STORICI SONO «BENI CULTURALI» SOTTOPOSTI A TUTELA
Le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, e, pertanto, rientranti nell’ambito dei Centri storici ai sensi del comma 1 e del comma 4, lett. g) dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono qualificabili come «beni culturali» indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice; di tal che siffatti beni sono da considerarsi ope legis, beni culturali sottoposti a tutela, su cui grava, dunque, una presunzione normativa di interesse culturale, suscettibile di neutralizzazione solo a seguito dello svolgimento del procedimento di verifica del suddetto interesse, demandato alla competente amministrazione, e del suo eventuale esito negativo. È quanto afferma il Tar Veneto, con la sentenza n. 927/2018.
Il caso
La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte di un soggetto titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in un palazzo del ‘600 del centro storico di un Comune veneto, di una domanda di concessione di occupazione di area pubblica per un plateatico per un tratto della strada antistante a detto edificio storico.
La competente Soprintendenza comunicava, dunque, all’Amministrazione comunale il diniego di autorizzazione al plateatico richiesto, la quale, di conseguenza, emanava provvedimento di rigetto, atteso che non risultava compatibile con i valori estetici e culturali tutelati. E ciò perché si sarebbe andato ad instaurare un rapporto diretto tra il palazzo e il proprio spazio esterno negato dal punto di vista storico e funzionale dagli stessi caratteri compositivi della facciata.
Nell’interposto ricorso al Tar da parte del soggetto interessato, si faceva valere, tra gli altri, la violazione e la falsa applicazione del Dlgs n. 42/2004, poiché nel caso di specie, sarebbe sussistito solamente il un vincolo di tutela culturale diretto sul palazzo del ‘600, e non già sulla strada antistante, su cui insiste il plateatico.
Il Tar, nel rigettare il ricorso, ha affermato che le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, e, pertanto, rientranti nell’ambito dei Centri storici ai sensi del comma 1 e del comma 4, lett. g), dell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono qualificabili come «beni culturali» indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Ne consegue che siffatti beni sono da considerarsi ope legis, beni culturali sottoposti a tutela, su cui grava, dunque, una presunzione normativa di interesse culturale.
L’approfondimento
Vale soffermarsi sulla disciplina del Codice dei beni culturali citata dalla sentenza in commento.
Ebbene, viene in rilievo dapprima l’articolo 10 che, dopo aver affermato che sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, statuisce, al comma 4, lettera g) che sono da considerarsi beni culturali altresì «le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico».
L’articolo 12 del citato Codice, determina la verifica dell’interesse culturale, stabilendo che i beni indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposti alle norme di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica della non sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico da parte dei competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.
La decisione
Ebbene, in virtù del quadro normativo appena descritto, il Tar ha ritenuto che la strada antistante al palazzo de quo fosse soggetta al medesimo vincolo di tutela dello stesso immobile, con la conseguenza della bontà del provvedimento della soprintendenza prima e dell’Amministrazione comunale poi.
Invero, secondo il Tar, le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei centri storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lett, g), dell’articolo 10 del Dlgs n. 42 del 2004 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), sono qualificabili come «beni culturali» indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice.
Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex articolo 12.
In altri termini, il sistema di tutela dei beni in discorso (ovvero delle pubbliche vie, strade ed altri spazi aperti urbani, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni) è imperniato su una presunzione normativa di interesse culturale, sufficiente a determinarne la sottoposizione al regime di tutela di cui alla Parte II del Codice e suscettibile di neutralizzazione solo a seguito dello svolgimento del procedimento di verifica del suddetto interesse, demandato alla competente Amministrazione, e del suo eventuale esito negativo.
Pertanto, il ricadere nell’ambito della Città storica, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lett. g) del Dlgs n. 42 del 2004, comporta che i beni che vi insistono sono soggetti alle disposizioni di tutela fino alla effettuazione della verifica di interesse, poiché, come detto, il vincolo di tutela sui beni in parola è assunto ope legis e può essere eliminato solo a seguito di apposita verifica di interesse ex articolo 12 del Codice.