14.11.2018 – SUPER POTERE DI ORDINANZA AI SINDACI SUGLI ORARI DI VENDITA DI ALCOLICI
Ai sindaci il potere di disporre con ordinanza limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, con la finalità di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti
Approvate dal Senato alcune correzioni al decreto Minniti sulla sicurezza delle città che estendono i poteri di ordinanza dei sindaci nel limitare gli orari di vendita e aumentano le risorse a disposizione dei Comuni per potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana, per nuove assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale e per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
Gli orari
L’articolo 35-ter modifica il comma 7-bis dell’articolo 50 del Tuel, introdotto dal decreto 14/2017, che ha consegnato ai sindaci il potere di disporre con ordinanza limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, con la finalità di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone.
Due le novità: le limitazioni possono essere disposte non solo in relazione allo svolgimento di specifici eventi ma anche «in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna»; oltre agli orari di vendita di bevande alcoliche, i sindaci hanno ora l’ulteriore possibilità di limitare gli orari degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.
Viene inoltre introdotta la sanzione amministrativa per l’inosservanza di queste ordinanze che va da 500 a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, il questore può sospendere l’attività per un massimo di quindici giorni anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Sicurezza urbana
Avrà fatto sicuramente piacere ai sindaci apprendere che l’articolo 35-quater istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni ma anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.
Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo sono rinviate a un decreto che dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Altra novità positiva per le amministrazioni locali è contenuta all’articolo 35-quinquies che incrementa di 10 milioni di euro per il 2019, 17 milioni per il 2020, 27 milioni per il 2021 e 36 milioni per il 2022 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto Minniti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni.