14.11.2018 – Piano ordinario di razionalizzazione partecipate obbligatorio entro il 31.12.2018
Entro il prossimo 31 dicembre entra a regime l’obbligo annuale per gli enti pubblici di sottoporre a un processo ordinario di razionalizzazione le proprie partecipate secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del testo unico, adottando, se del caso, un piano specifico corredato da un’apposita relazione tecnica, da trasmettere alla struttura del Mef e alla Corte dei conti. Secondo il comma 11 dell’articolo 26 del testo unico, il processo deve riguardare le partecipazioni, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2017.
I principi applicabili
Ai fini del piano ordinario valgono i principi di efficacia, efficienza ed economicità che gli enti soci devono perseguire nella gestione delle proprie partecipate nonché le prescrizioni del comma 2 dell’articolo 20 del testo uncio, portando, gli enti stessi, a valutare quali modalità intraprendere, tra cui:
• un processo di razionalizzazione “economica”, nel caso di mantenimento consentito in relazione a quanto stabilito dall’articolo 4 del testo unico, valutando su quali leve esercitare la razionalizzazione stessa, come ad esempio: contenimento dei costi, nuove modalità di acquisto di beni e servizi, riorganizzazione della società interessata, eccetera. Il processo potrebbe essere messo in collegamento con l’articolo 19, commi 5 e 6 che impone agli enti soci di fissare specifici obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso di funzionamento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
• fusione;
• liquidazione;
• cessione della partecipazione.
È evidente come una partecipazione debba essere continuamente monitorata, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di «convenienza complessiva», appunto, di mantenimento della stessa; mantenimento che non può darsi per acquisito e permanente, ma, viceversa, da sottoporre a una “rivisitazione” oramai obbligatoria – almeno annuale – per la valutazione degli elementi.
Anche se la scadenza di fine anno sembra lontana, occorre considerare la complessità del nuovo adempimento e dell’iter che occorre seguire per arrivare alla comunicazione ufficiale al Mef e alla Corte dei conti.
Le modalità di compilazione del piano
Nel piano ordinario e nella relazione occorre che siano dimostrati le modalità e gli strumenti per raggiungere i livelli desiderati, secondo tempistiche ben definite, in modo che da tale modus operandi nascano veri obiettivi di razionalizzazione da monitorare periodicamente in occasione dei successivi piani ordinari annuali. E così, in effetti, ogni anno, successivamente, gli enti dovranno relazionare sull’attuazione del piano adottato.
Appare, comunque, logico che in ogni piano ordinario annuale vengano riportati i risultati progressivi dei piani precedenti nonché le misure adottate – comunque – nell’anno di riferimento nonché quelle che si intendono adottare ma che ancora non sono ultimate, in modo che si crei un collegamento tra i piani stessi, senza un riferimento temporale “rigido” riferito alla fine dell’anno precedente.
Il format applicabile
Non si sa ancora se la Corte, così come per il piano straordinario, intende proporre un format specifico per quello ordinario. Nel silenzio, prevarrebbe comunque l’utilità dell’utilizzo del “vecchio” format, facendo presente che quello proposto dalla Corte potrebbe essere ben più arricchito e articolato. Meglio sarebbe, infatti, personalizzare il proprio processo «di razionalizzazione» articolando in maniera flessibile il prossimo piano annuale, ad esempio, ripercorrendo brevemente i vari piani degli anni precedenti, descrivendo ciò che è stato realizzato in termini di obiettivi ufficiali da raggiungere, fare la fotografia attuale delle partecipazioni (e non solo di quelle al 31.12.2017) e descrivere le misure «effettive-operative» di razionalizzazione da intraprendere con l’esplicitazione dei concreti risultati da raggiungere e i tempi necessari.
L’assenza di partecipazioni comporta, comunque, una espressa comunicazione alla struttura di cui sopra e alla Corte dei conti competente per territorio.
Le sanzioni applicabili
La non osservanza delle misure di comunicazione dei piani ovvero la loro mancata adozione comporta l’applicazione delle specifiche sanzioni (sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 500.000, salvo l’ulteriore danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile). Per gli enti soci è sicuramente importante partire da subito nel pianificare il prossimo piano, coinvolgendo in pieno i vari attori tramite il proprio ufficio partecipate che, oramai, non ha più scusanti per «non partire».
Le novità previste dalla legge di bilancio 2019
L’articolo 51 del disegno di legge di bilancio per il prossimo esercizio prevede, all’articolo 51, il rinvio – dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2021 – del termine per l’alienazione delle quote/azioni di cui al precedente piano straordinario, a condizione che nel triennio precedente alla ricognizione la partecipata interessata abbia prodotto un risultato positivo. A seguito del richiamo, nell’articolo 20 del testo unico, di quanto previsto all’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, la disposizione dovrebbe applicarsi anche alle nuove procedure di alienazione, superando, così, il termine iniziale – stretto – di un anno dalla ricognizione.