DA DOMANI 28 LUGLIO 2016 LA NUOVA SCIA, OBBLIGO DI PUBBLICITÀ SUI SITI DEGLI ENTI

DA DOMANI 28 LUGLIO 2016 LA NUOVA SCIA, OBBLIGO DI PUBBLICITÀ SUI SITI DEGLI ENTI

Attività economiche, più facile la fase di partenza. Il Dlgs 126/2016, uno dei decreti della riforma Madia, agevola gli adempimenti ai privati che devono utilizzare la Scia inserendo nella procedura alcune disposizioni che entreranno in vigore il 28 luglio e altre che saranno operative entro il 1° gennaio 2017. Le novità riguardano sia la Scia per le attività economiche o produttive, sia quella per gli interventi edilizi ma è la prima quella più attesa per garantire agli imprenditori adempimenti più semplici e più certi.

Nuove regole  L’articolo 2 del Dlgs si applica dal 28 luglio a tutte le Scia, di competenza statale, regionale e di enti locali. Per fornire informazioni esaustive ai cittadini e alle imprese, ma soprattutto per assicurare adempimenti certi e uniformi, per ciascun tipo di attività diventa obbligatorio lo strumento della modulistica unificata che deve indicare anche gli eventuali documenti da allegare.  I moduli saranno adottati, in relazione alle attività di propria competenza, dai ministeri e, tramite accordi nella Conferenza Stato-Regioni, dalle Regioni e dagli enti locali. I moduli riguarderanno le attività che si iniziano con autorizzazione, con Scia e con comunicazione preventiva e saranno pubblicati sui siti delle Pa competenti per procedimento.

La pubblicità  Consapevole della impossibilità di raggiungere a breve questi risultati il decreto impone alle Pa di pubblicare nel frattempo sul loro sito dal 28 luglio, per ciascuna attività economica, l’elenco delle condizioni e requisiti per iniziarla o modificarla, precisando quelli che devono essere autocertificati dall’imprenditore o asseverati da tecnici abilitati.  Queste informazioni, di fatto, sono da tempo a disposizione sui siti di parecchi enti. Il decreto, per evitare che gli enti aggiungano oneri non previsti, impone di indicare la fonte normativa di ciascun obbligo.  Dispone poi che possono essere chiesti al privato informazioni e documenti diversi da quelli presenti nei moduli solo nel caso in cui il contenuto degli atti inviati dal privato non corrisponde alle indicazioni del modulo.  La violazione delle norme sulla pubblicità già dal 28 luglio è un illecito disciplinare per il funzionario addetto, con rischio di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da tre a sei mesi.

Le competenze statali  L’articolo 3 del Dlgs interviene su tre temi rilevanti che impattano in particolare sulla procedura della Scia. Questo articolo, però, si applica dal 28 luglio solo per le attività economiche regolate da norme statali (quelle gestite dalle Camere di commercio come autoriparatori, impiantisti, mediatori, imprese di pulizia); per le attività disciplinate da Regioni e enti locali le novità dovranno essere recepite entro il primo gennaio 2017.  La prima novità riguarda la possibilità (che forse va intesa come obbligo) per il privato di “concentrare” i vari adempimenti eventualmente imposti per l’inizio dell’attività (nella legge 241/90 è stato inserito un nuovo articolo 19-bis). La seconda riguarda i casi in cui l’ente, che ha riscontrato una Scia carente dei requisiti, può sospendere l’attività. La terza riguarda l’obbligo di controllo delle Scia per il dipendente pubblico addetto alla ricezione.  In tema di concentrazione degli adempimenti sono previste due ipotesi:  • un’attività economica è soggetta a Scia (per esempio comunale), ad altre Scia(per esempio edilizia) e ad attestazioni rilasciate da altri enti. In questo caso il privato presenta una Scia unica all’ente competente e può iniziare immediatamente l’attività;  • un’attività economica è soggetta alla Scia (per esempio del Comune) e al preventivo rilascio di pareri di altri enti o all’esecuzione di verifiche preventive.  In questo caso il privato deve inviare con la Scia anche l’istanza per il rilascio del parere e della verifica e può iniziare l’attività non subito ma dopo il rilascio del parere.  Riguardo al tema della sospensione dell’attività, qualora al controllo della Scia si evidenzi una carenza di requisiti, il nuovo comma 3 dell’articolo 19 della legge 241/90 assegna i seguenti poteri all’ente che riceve la segnalazione.  Se la carenza può essere eliminata dal privato lo invita a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni e nel frattempo è consentita la prosecuzione dell’attività ad eccezione di due casi: quando il privato ha inviato attestazioni false e quando trattasi di attività che comporta pericoli per l’ambiente, la salute, i beni culturali e il paesaggio.  In tema di sanzioni il Dlgs integra l’articolo 21 della legge 241/90 stabilendo che è responsabile il pubblico «dipendente che non abbia agito tempestivamente» quando la Scia non sia conforme a legge. Si deduce che la verifica deve riguardare tutte le Scia e non solo alcune a campione.